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Agevolazione Fiscale per Chi Acquista un Box Auto

Pubblicato il: 06/04/2017
da: Ing. Rolando Rosa

 

Quando Spetta L’Agevolazione 

La stessa Agevolazione Fiscale del 50% prevista nei casi di ristrutturazione edilizia è contemplata per chi acquista un box o posto auto purché sia di natura “pertinenziale”. Oltre che per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto, infatti, possono usufruire della detrazione d’imposta anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, comunque, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box. Per la pertinenzialità non è necessaria la contiguità fisica con l’abitazione, il box potrà trovarsi anche in un lotto di terreno diverso da quello in cui sorge la casa. L’agevolazione è valida solo per box di nuova costruzione, pertanto l’acquisto di un box esistente da un privato non è detraibile.

Come detto, la detrazione del 50% per l’acquisto di un box auto pertinenziale non spetta  per l’intero importo pagato, ma soltanto per la parte corrispondente al costo di realizzazione. Il venditore, che può essere un’impresa costruttrice o una cooperativa edilizia, deve rilasciare pertanto una specifica attestazione sull’ammontare di tali spese.

Tali costi comprenderanno:

  • le spese professionali di progettazione
  • le spese per l’esecuzione dei lavori
  • l’IVA, i bolli, i diritti urbanistici
  • gli oneri di urbanizzazione.

Sono invece esclusi:

  • il profitto per la vendita
  • le spese di intermediazione
  • il valore dell’area
  • i costi generali di impresa.

Così, se ad esempio il costo di acquisto del box è di 25.000 euro ma quello di realizzazione è di 20.000 euro, si potrà detrarre solo il 50% di 20.000. Gli adempimenti da seguire per usufruire del beneficio fiscale, in vigore fino al prossimo 31 dicembre 2017, sono gli stessi previsti in generale per le ristrutturazioni edilizie già descritte nei precedenti articoli.

Casi Particolari

Nel caso in cui l’atto definitivo di acquisto sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, la detrazione d’imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato un compromesso di vendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo e il box. Se manca un preliminare di acquisto registrato, eventuali pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto notarile non sono ammessi in detrazione. In questo caso, infatti, al momento del pagamento non è ancora riscontrabile l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma. Tale condizione può essere considerata comunque realizzata nell’ipotesi particolare in cui il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 13 gennaio 2011).

Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, l’acquirente può usufruire della detrazione sulle spese di realizzazione del medesimo, se specificamente documentate.

A queste regole generali sono seguite ulteriori considerazioni dell’Agenzia, fatte con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, a proposito della possibilità di usufruire della detrazione nei casi in cui siano stati effettuati pagamenti prima della stipula dell’atto notarile o quando manca un preliminare d’acquisto registrato, dai quali sia possibile rilevare il vincolo pertinenziale tra box e abitazione. In particolare, l’Agenzia ha ritenuto di poter riconoscere il beneficio fiscale anche in tali situazioni, ma a una specifica condizione: il vincolo deve risultare costituito e riportato nel contratto prima della data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente chiede la detrazione.

Più in generale, è possibile per l’acquirente di un box pertinenziale beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile se alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi è stato registrato il preliminare di acquisto (o il rogito).

Spese Pagate Senza Bonifico

Sempre con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire istruzioni in merito alla detrazione dell’acquisto del box auto nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante bonifico. Con questo documento ha precisato che il contribuente può ugualmente fruire della detrazione, anche in assenza di pagamento mediante bonifico, a condizione che:

  • nell’atto notarile siano riportate le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il box pertinenziale
  • ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.