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La Revisione Prezzi negli Appalti tra Privati

La Revisione Prezzi negli Appalti tra Privati

Quando l’Impresa può Chiederci un Aumento del Prezzo.

Abbiamo visto nell’articolo “Ristrutturare il Proprio Immobile” le cose da fare e di cui occuparsi quando si ristruttura; se seguirete alla lettera i semplici ma preziosi consigli dati, non solo risparmierete tempo e denaro, ma soprattutto eviterete tutti quei problemi che di solito si presentano in questi casi, fonte di stress e innumerevoli arrabbiature:

  • Ritardo nei Lavori
  • Lievitazione dei Costi
  • Contestazioni

 

Con la firma del Contratto di Appalto si definisce l’ammontare dei lavori; il corrispettivo, pur essendo stato pattuito, spesso è soggetto ad aumenti e questo per diversi motivi:

  • Non è stato predisposto un progetto accurato;
  • Non abbiamo previsto alcune lavorazioni;
  • Non abbiamo, in generale, le idee chiare e decidiamo in “corsa” di cambiare alcune opere e materiali.

Se non vogliamo sforare il nostro budget e trovarci nella spiacevole situazione di dover affrontare un maggior esborso, è importante partire solo dopo aver progettato e stabilito tutto nei minimi dettagli, con la possibilità quindi di concordare con l’impresa appaltatrice un prezzo che sia: “fisso e invariabile”.

Allora non saranno ammessi aumenti!

Le uniche eccezioni all’invariabilità del prezzo, così come pattuito nel contratto di appalto, sono quelle previste dall’art. 1664 del Codice civile che, in casi particolari e ben definiti, consente di adeguare la pattuizione del corrispettivo tra committente e appaltatore. La possibilità di richiedere la revisione del prezzo è quindi riconosciuta dalla norma, che opera indipendentemente da un suo espresso richiamo in contratto, salvo che nel contratto stesso non vi si deroghi espressamente.

L’ art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell’esecuzione) così recita:

“Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può esser accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”.

 

La Clausola di Invariabilità del Prezzo.

(Derogabilità alla normativa in tema di revisione del prezzo di cui all’articolo 1664 del Codice civile).

Resta consentito alle “Parti dell’Appalto”, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, allargare gli ordinari margini di rischio a carico dell’appaltatore, lasciando interamente a carico di costui, con la pattuizione dell’invariabilità del corrispettivo, l’alea correlata alla sopravvenienza di una maggiorazione dei costi e ciò anche con riferimento a situazioni comportanti un’eccessiva onerosità dell’esecuzione dell’opera per sopraggiunti eventi straordinari ed imprevedibili. (Cassazione civile, sezione I, sentenza 25762 del 22 dicembre 2015).

Per mettersi al riparo da aumenti di prezzo, è quindi consigliabile introdurre nel contratto di appalto la clausola di invariabilità del corrispettivo, che agisca anche in deroga all’articolo 1664 del Codice civile.

BENE!

Per oggi ci fermiamo. Nei prossimi articoli tratteremo altri importanti aspetti legati agli “Immobili”. Continuate a seguirci!

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