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Diritto di Abitazione

Diritto di Abitazione

Vendita della Proprietà con Riserva del Diritto di Abitazione.

Continuiamo la serie di articoli dedicati agli “Strumenti Patrimoniali” legati agli “Immobili” a cui è possibile ricorrere quando si è “anziani” e si abbia l’esigenza di assicurarsi una vecchiaia dignitosa e serena.

Dopo aver trattato il Prestito Vitalizio Ipotecario”  e la “Vendita della Nuda Proprietà con Riserva di Usufrutto”, vediamo oggi in quale altro modo è possibile soddisfare l’esigenza di liquidità.

Un’alternativa alla vendita della proprietà con riserva di usufrutto è la vendita della proprietà con riserva del diritto di abitazione per tutta la durata della vita o per un certo numero di anni.

Il diritto di abitazione rientra tra i diritti reali limitati o di godimento che comprimono il diritto di proprietà. Il titolare del diritto di abitazione (habitator):

• può abitare la casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

Di contro egli ha l’obbligo di:

• rispettare la destinazione dell’immobile;

• provvedere alle riparazioni ordinarie;

• usare il bene correttamente, usando la diligenza del buon padre di famiglia;

• pagare imposte e tasse che gravano sulla casa.

Non ha alcun diritto ai frutti ovvero eventuali proventi derivanti dal bene. Il diritto di abitazione è un diritto personalissimo in quanto strettamente legato al soggetto a favore del quale è costituito, che può essere solo una persona fisica; conseguentemente non può essere ceduto o dato in locazione, né trasmesso in caso di morte.

Differenza tra abitazione e usufrutto.

Il diritto di abitazione ha un contenuto più limitato rispetto al diritto di usufrutto.

La casa può essere abitata dal titolare del diritto solo limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia, mentre l’usufrutto comporta l’esercizio di un ampio godimento della casa, che può anche essere locata dall’usufruttuario, il quale può anche cedere il suo diritto di usufrutto.

Ne consegue che, mentre l’usufruttuario può costituire il diritto di abitazione a favore di un altro soggetto, rientrando nel potere di godimento che gli spetta, il titolare del diritto di abitazione non potrà mai costituire sul suo diritto un usufrutto, che rappresenta un diritto reale “maggiore” di quello a lui stesso spettante.

Le disposizioni relative all’usufrutto si applicano al diritto di abitazione, in quanto compatibili.

Estinzione del diritto di abitazione.

Il diritto di abitazione cessa per:

• morte del titolare o scadenza del termine indicato nell’atto costitutivo;

• prescrizione (il non uso protratto per 20 anni);

• perimento del bene;

• rinuncia del titolare del diritto di abitazione;

• consolidazione (riunione nella stessa persona del diritto di abitazione e della proprietà).

Quando si estingue per qualsiasi causa, il diritto di abitazione si estende alla proprietà che torna ad essere piena. Nessuna imposta o tassa è per questo dovuta.

Calcolo del diritto di abitazione.

Per calcolare il valore del diritto di abitazione si applicano gli stessi criteri stabiliti per il diritto di usufrutto.

BENE!

Per oggi ci fermiamo. Nei prossimi articoli tratteremo altri importanti “Strumenti Patrimoniali” legati agli “Immobili” di cui potrete avvalervi. Continuate a seguirci!

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